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Antincendio - La Normativa
Il nuovo D.P.R. 151/2011 ha introdotto parecchie novità nel campo della prevenzione incendi
Ad oggi le attività soggette a prevenzione incendi sono suddivise in:
A: attività semplici
B: attività mediamente complesse
C: attività complesse
Gli adempimenti possono essere più o meno semplici a seconda che l’attività commerciale o industriale sia di una o dell’altra categoria.
La pratica viene avviata attraverso una SCIA (Segnalazione e Certificazione Inizio Attività)
Per le attività più complesse viene rilasciato il “Certificato di prevenzione incendi”
L’approvazione del progetto da parte dei VV.F. vale solo per le categoria B e C
Si può richiedere il “Nulla Osta di Fattibilità” sul progetto (non è un obbligo)
Si possono richiedere la “Verifiche in corso d’opera” da parte dei VVF (non è un obbligo)
Il sopralluogo non è obbligatorio se viene rilasciato su richiesta un “Verbale di visita tecnica”
La Formazione Obbligatoria
Il D.M 10 marzo del 1998 prevede tre tipologie di corso:
Rischio Basso (4 ore di formazione)
Rischio Medio ( 8 ore di formazione)
Rischio Elevato (16 ore di formazione)
Cosa Offriamo
Sopralluogo, per opportune verifiche ed adeguamenti;
Rilievi per adeguamenti degli elaborati grafici da Voi forniti;
Individuazione degli interventi da eseguire ai sensi della normativa antincendio vigente;
Eventuali colloqui informali con il Funzionario VV.F.;
Relazione tecnica dettagliata dei lavori da eseguire;
Aggiornamento eventuale degli elaborati grafici, in funzione degli adeguamenti concordati con il su citato Funzionario VV.F.;
Stesura del progetto definitivo, con allegata relazione tecnica finalizzata alla Sicurezza Antincendio e del Lavoro;
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).